Con la circolare n. 94/2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha fornito puntuali indicazioni ai Comuni in merito al rimborso delle spese elettorali sostenute dagli stessi per le competenze dovute ai componenti dei seggi e per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche del 25 settembre p.v.
Per il momento, tuttavia, si resta ancora in attesa di conoscere l’ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze per questa specifica finalità.
In ogni caso, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è già stato stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, come modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 d1cembre 2013, n. 147).
Appena il Dipartimento conoscerà l’ammontare esatto del finanziamento disposto dal citato Ministero dell’economia, precisa la circolare, si provvederà a comunicare alle agli enti l’importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.
Nelle more della cennata comunicazione, il Ministero raccomanda di evidenziare ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.