Con la sentenza 1165/2022, la CTR Lazio ha stabilito che è inammissibile il ricorso riguardante il merito della pretesa impositiva se tali aspetti sono impugnati a seguito di definitività dell’atto di accertamento e di emissione di una ingiunzione di pagamento.
Il giudice di prime cure accoglieva le doglianze del contribuente riguardanti la carenza di motivazione di una ingiunzione che richiamava per relationem un avviso di accertamento già annullato dal Comune in autotutela a seguito del riconoscimento dei versamenti dell’imposta effettuati dalla moglie e dai figli del contribuente.
Il Comune proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e l’accertamento della legittimità di quanto preteso con l’ingiunzione, dato che, dopo aver annullato in autotutela l’avviso di accertamento relativo ad alcune annualità (atto prodromico all’emissione dell’ingiunzione), per un solo anno di imposta (2011), aveva notificato un nuovo atto di accertamento che però non veniva impugnato dal contribuente.
La mancata impugnazione ha portato i giudici tributari di secondo grado a ritenere inammissibili le censure dedotte in giudizio dal contribuente, dato che l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento non può riguardare vizi di merito della pretesa impositiva. Essi Hanno ritenuto altresì irrilevante l’accoglimento delle doglianze del contribuente da parte della CTP perché riguardante un provvedimento su annualità diverse da quelle oggetto del loro giudizio.