Come avevamo anticipato nella news consultabile cliccando qui, il DDL Concorrenza dispone all’art. 15 rubricato “Servizi di gestione dei rifiuti” la modifica dell’art. 238 comma 10 del Testo Unico Ambientale stabilendo che le utenze non domestiche che decidono di avvalersi di soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani siano vincolate per un periodo non inferiore a due anni.
Con l’approvazione in Senato dello scorso 2 agosto, la disposizione in questione diventa definitiva: le utenze non domestiche che presenteranno quindi l’istanza di fuoriuscita a decorrere dalla data odierna entro il 30 giugno 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dovranno dichiarare di ricorrere al mercato per la durata di almeno due anni, senza la possibilità di richiedere la riammissione al servizio pubblico prima della scadenza biennale.
Rimangono invece vincolate ad una durata quinquennale le utenze che hanno deciso di ricorrere a soggetti esterni entro il 30 giugno 2022.