Com’è noto l’art. 1 comma 9 del D. Lgs. 116/2020 è intervenuto a modificare la definizione di rifiuto urbano di cui all’art. 183 comma 1 lett. b-ter) prevedendo che in tale tipologia di rifiuto rientrino:
“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5”.
La Legge n. 60 del 17 maggio 2022, c.d. “Legge SalvaMare”, che disciplina il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, con l’articolo 2 comma 6 ha aggiunto alle fattispecie di cui sopra anche i “rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”.
Dal momento che con la disposizione sopra riportata i rifiuti in questione diventano urbani, essi rientrano tra le tipologie oggetto di raccolta da parte del gestore del servizio pubblico: i relativi oneri di gestione saranno ora distribuiti sull’intera platea di contribuenti TARI come previsto dallo stesso comma 7 del citato articolo 2 alla stregua dei costi per la raccolta dei rifiuti abbandonati.
La disposizione in questione oltre a demandare ad ARERA la funzione di disciplinare i criteri e le modalità di definizione della componente tariffaria individuata per la copertura dei costi di gestione, attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sul corretto utilizzo da parte degli enti del gettito derivante da tale componente:
“8. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L’Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7”.
A tal proposito ARERA, come aveva già anticipato in sede di definizione del quadro strategico per il quadriennio 2022-2025, ha avviato con Deliberazione 271/2022/R/Rif del 21 giugno 2022 un “Procedimento per la definizione della componente perequativa a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 17 maggio 2022, n.60” fissando la data del 30 novembre 2022 come termine ultimo per la conclusione dell’attività prevista dal comma 8 sopra citato. Nel nuovo Piano Finanziario 2023 perciò potrebbe trovare spazio una nuova componente tariffaria: su questo sito aggiorneremo la situazione per tutti i lettori.