Con la sent. 70/2022, la CTP di Pesaro-Urbino ha confermato che l’IMU è dovuta dal debitore pignorato fino a quando non viene definita la vendita ad un soggetto terzo dell’immobile con conseguente emissione del decreto di trasferimento. Infatti, l’esecuzione dell’atto di pignoramento immobiliare non ha come conseguenza automatica la modifica della soggettività tributaria passiva e ciò fino al momento in cui l’immobile non sia stato oggetto di cessione in favore di soggetti terzi.
Ne consegue che non vi è nessun effetto sulla debenza dell’IMU fino a quando le formalità relative alla procedura di vendita forzata dell’immobile non siano state conseguentemente trascritte in conservatoria dei registri immobiliari: “Il decreto di trasferimento è infatti l’unico atto che sia in grado di sanare il trasferimento del bene dal precedente proprietario in favore del terzo aggiudicatario: l’IMU è infatti imposta il cui presupposto è strettamente ancorato al possesso […]. Soggetto passivo è infatti chi detiene il diritto reale sul bene, diritto che si trasferisce, appunto, tramite l’emissione del decreto di trasferimento”.