Con la deliberazione n. 64/2022, la Corte di conti, Sez. controllo per la Regine Umbria ha affermato che, per i crediti tributari gestiti autonomamente dai Comuni, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale in quanto inerente ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali. Resta invece salva la possibilità di dare assenso ad un accordo per la ristrutturazione del debito.
La Corte fa quindi riferimento a due istituti, previsti dalla Legge Fallimentare (artt. 182 bis, 182 ter), volti ad evitare il fallimento dell’impresa.
Più precisamente, la transazione fiscale è lo strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra le imprese e l’Amministrazione finanziaria, al fine di bilanciare gli interessi pubblici con la salvaguardia della continuità dell’azienda e quindi evitare il fallimento delle imprese; mentre la ristrutturazione del debito è uno strumento di risanamento dell’impresa in crisi, finalizzato a ridurre i debiti aziendali e tentare il recupero aziendale mediante un accordo con i creditori.
La Corte dei conti statuisce quindi che “è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di lette, mentre non è applicabile la disciplina delle transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del RD n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali”.