Vero è che l’articolo 9, comma quattro, del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI del 31 marzo 1999 (che reca una formulazione pressoché identica a quella del più recente art. 14, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 N.d.R.) prevede la procedura in contraddittorio per la revoca anticipata dell’incarico «di cui al comma 3» e che il predetto comma tre si riferisce congiuntamente alla revoca anticipata «in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi».
Tuttavia, la disposizione contenuta nell’ultima parte del comma quattro va letta congiuntamente alle precedenti proposizioni dello stesso comma, relative alla valutazione annuale dei risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui sia attribuito un incarico di posizione organizzativa.
In particolare, il comma quattro dispone che la valutazione dei risultati, regolata da criteri e procedure predeterminati dall’ente, se positiva, dà titolo anche alla corresponsione della retribuzione di risultato; se non-positiva deve essere preceduta dal contraddittorio con il dipendente interessato. L’ultima parte della stessa disposizione si riferisce chiaramente ad una terza eventualità ― ovvero l’accertamento «specifico» di risultati negativi ― che, a norma del precedente comma tre, determina anche la revoca anticipata della posizione organizzativa e si limita a prevedere che anche in questo caso la valutazione deve essere preceduta dal contraddittorio con il dipendente interessato.
Resta invece fuori dalla previsione del comma quattro l’ipotesi di sopravvenuti mutamenti organizzativi, che non ha alcuna attinenza con la procedura di valutazione annuale né con la ratio, di partecipazione e di garanzia del dipendente, sottesa all’obbligo del contraddittorio.
In conclusione, l’articolo 9, comma quattro, del CCNL 31 marzo 1999 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI prevede l’obbligo del previo contraddittorio con l’interessato per la sola ipotesi di revoca anticipata dell’incarico di posizione organizzativa in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi e non anche in caso di revoca per intervenuti mutamenti organizzativi, come correttamente affermato nella sentenza impugnata.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 21930 dell’11 luglio 2022.