Nel pronunciarsi con deliberazione n. 111/2022/PAR su una richiesta di parere concernente la possibilità di escludere dal limite del trattamento economico accessorio le spese cosiddette etero-finanziate, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha affermato che la possibilità del superamento dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 deve ritenersi, comunque, consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell’ente locale.
Sul punto, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2017/QMIG, richiamando in motivazione quanto già affermato nella precedente citata deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha infatti ricordato come per le spese etero-finanziate “la giurisprudenza della Corte ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa prevista in materia di personale, non incidendo sulla gestione del bilancio per l’esercizio delle ordinarie funzioni, che gravano, invece sulle risorse proprie dell’ente”, precisando i presupposti ed i limiti entro i quali è possibile escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio complessivo le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi.
In particolare, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato la necessità che le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione devono essere totalmente coperte dai contributi di terzi (con capienza da verificare a preventivo e consuntivo), devono mantenere l’originario vincolo di destinazione e devono rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio (“evitando meccanismi di distribuzione indistinta, invece che parametrati alle mansioni svolte e/o al raggiungimento di obiettivi predeterminati misurabili e consuntivabili”).
La conferma, tra altro, di tale conclusione, in merito alle spese etero-finanziate, può trovarsi nella disciplina di cui all’art.57, comma 3 septies, del D.L.n.104/2020, che pur attenendo a un profilo diverso a quello di specie, è espressione della ratio del legislatore in merito a tali tipologie di spese e ribadisce le argomentazioni sopra esposte.
In particolare, la disposizione de qua prevede che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
La Sezione ha però anche voluto precisare che i presupposti per qualificare la spesa quale etero-finanziata sussistono non solo quando la stessa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo all’ente pubblico utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso.
Ciò che rileva, infatti, non sono le modalità e/o le tecniche di trasferimento, ma la necessità che le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell’ente locale.
Ciò detto, conclude il parere, se dal dettato normativo si desume il principio di cui sopra, è pur vero che la sottrazione dal limite anzidetto è consentita solo nei seguenti casi:
a) compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011);
b) economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011 (Sezione delle Autonomie, delibera n. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
c) entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione Autonomie delibera n. 26/QMIG/2014);
d) compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle Autonomie delibera n. 20/QMIG/2017);
e) più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle Autonomie delibera n. 23/QMIG/2017 con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCM per il finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).