La recente deliberazione n. 118/2022/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia ha fornito un argomentato riscontro al quesito posto da un comune sui criteri per individuare il riferimento temporale in cui verificare se l’ente superi la soglia dei 5.000 abitanti al fine di accertare l’obbligatorietà della predisposizione del bilancio consolidato. Secondo i criteri che emergono dal parere reso, facendo ricorso ad un esempio numerico, per la predisposizione del bilancio consolidato al 31.12.2021, da approvarsi entro il 30.09.2022, la data da prendere a riferimento per verificare il superamento della soglia dei 5.000 abitanti è quella del 31.12.2020.
Di seguito si riportano le argomentazioni dei magistrati contabili: “Il quesito rivolto alla Sezione verte sulla portata applicativa della norma che esenta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato e, in particolare, se il criterio di cui all’art. 156 TUEL 3° comma (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica) debba essere riferito:
a) all’adempimento della redazione del bilancio consolidato (in tal caso si tratterebbe della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno n-2 rispetto all’esercizio in cui si approva il bilancio consolidato: per es. consolidato del 2021 approvato il 30 settembre 2022 – popolazione residente al 31 dicembre 2020);
b) all’esercizio finanziario del bilancio che si va a consolidare: per es. consolidato approvato il 30 settembre 2022 per l’esercizio 2021 -popolazione residente al 31 dicembre 2019).
La questione rileva nelle ipotesi in cui le variazioni demografiche interessino i comuni di piccole dimensioni tali da modificare da un anno all’altro (in aumento o in diminuzione) la soglia dei 5.000 abitanti, individuata dal legislatore per la sottoposizione al regime del bilancio consolidato.
Il Collegio innanzitutto sottolinea che, secondo il dato letterale, il criterio interpretativo dell’art. 156 del Tuel, laddove si faccia riferimento alla popolazione, trova applicazione sia con riferimento alle disposizioni del Tuel che nelle altre ipotesi contemplate dalla norma, ovvero: 1) attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura; 2) inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; 3) disciplina del dissesto finanziario; 4) disciplina dei revisori dei conti.
La giurisprudenza della Corte dei conti ha esteso il criterio dinamico ivi previsto, che fa riferimento ai dati ISTAT calcolati alla fine del penultimo anno precedente, anche alla tematica del calcolo dell’indennità di carica di sindaco (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG; Sezione Piemonte- Deliberazione n. 94/2018/PAR) e a quella della sottoposizione al regime dei controlli interni (Sezione Abbruzzo- Deliberazione n. 110/2018/PAR). Ed ancora: “il Tuel fissa un criterio ermeneutico generale rispetto ad una specifica tecnica normativa concernente gli enti locali (la classificazione demografica), stabilendo che in tal caso la popolazione va individuata in modo dinamico, cioè facendo riferimento agli aggiornamenti statistici più recenti. Il ridetto criterio di classificazione talvolta è superato, in ragione di specifiche fattispecie, da diversi riferimenti statistici, come nel caso dell’art. 37 Tuel che, per la determinazione della composizione dei consigli, individua specifici scaglioni demografici all’interno dei quali gli enti locali sono inquadrati avuto riguardo alla popolazione <determinate in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale>. (Sezione controllo Campania, Deliberazione n. 7/2015/PAR).
Nelle varie pronunce si fa riferimento o al penultimo esercizio rispetto a quello in corso o al penultimo anno rispetto a quello in corso, intendendosi con “in corso” l’anno o esercizio finanziario in cui si deve operare l’adempimento.
La ratio della norma di cui all’art. 156 cit., ad avviso del Collegio, è da ravvisarsi nell’esigenza di calibrare l’adempimento a carico dell’ente al criterio di calcolo della popolazione più aggiornato, riferito ai rilevamenti operati annualmente dall’Istat (che a sua volta opera su dati riferiti alla natalità/mortalità/cambio residenza dell’anno precedente).
Nel caso del bilancio consolidato, adempimento obbligatorio per i comuni di dimensioni superiori ai 5000 abitanti, la lettura più coerente dell’art. 156 cit., ad avviso della Sezione, è quella di calcolare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno rispetto a quello in cui è previsto l’adempimento contabile, ovvero la redazione del bilancio consolidato, che riguarda, appunto, il bilancio dell’esercizio la cui popolazione è quella risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
In altri termini, poiché il bilancio consolidato, laddove obbligatorio, deve essere redatto entro il 30 settembre dell’anno successivo (n+1) a quello cui è riferito il rendiconto dell’esercizio dell’ente (n), l’indice demografico va individuato nei dati risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente (n-1).
In tal senso depone anche il dato letterale della disposizione che utilizza il termine “anno” anzichè quello di “esercizio”, con ciò riferendosi, per il calcolo del dies a quo, all’anno solare in cui è previsto l’adempimento contabile e non all’esercizio finanziario, al fine di computare a ritroso il “penultimo anno” per individuare l’indice demografico”.