Il percorso di conversione del DL. 50/2022 “Decreto Aiuti” ha portato alcune importanti novità tese a supportare la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali minati dal costante aumento del costo di energia e gas e dal rincaro generale delle materie prime e conseguentemente dei corrispettivi di forniture e servizi.
Il testo dell’emendamento approvato oggetto di analisi è il seguente: “Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente: Art. 40-bis. (Misure straordinarie in favore di comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province) 1. I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 208, comma 4, e all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas. 2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti.”
Riconosciamo la misura straordinaria dell’intervento normativo ma occorre evidenziare che l’effetto che potrebbe produrre sui bilanci rischia di essere un pochino meno straordinario e non di facile individuazione in sede di salvaguardia o di proiezioni degli equilibri al 31.12.2022.
Si fa, infatti, riferimento agli effettivi incassi (trattandosi di entrate che sono per definizione di dubbia e difficile esazione questo è certamente prudenziale) relativi ad accertamenti di competenza 2022. Questo è il dato su cui ragionare.
La quota destinabile al maggior costo delle utenze è costituita dall’incassato di competenza sull’accertato di competenza “con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti”. Pertanto incassi 2022 relativi a sanzioni elevate nel 2022 e non anche ad eventuali ruoli coattivi emessi nel 2022 ma relativi a sanzioni di anni precedenti non corrispondenti a residui attivi mantenuti a bilancio.
Occorre poi considerare come conciliare questa possibilità con la precedente destinazione, prevista dalla legge, e determinata in sede di bilancio di previsione dei proventi da sanzioni CDS. Non è scontato, infatti, che le somme incassate siano a disposizione dell’ente in quanto la corrispondente spesa vincolata potrebbe essere già divenuta esigibile.