Con la sent. 18554/2022, la Cassazione ha statuito che l’esenzione per l’abitazione principale prevista in ambito IMU, stante il principio di stretta interpretazione della norma tributaria, presuppone che il soggetto passivo sia solo una persona fisica e non una persona giuridica.
Una società, proprietaria di un’abitazione e di una pertinenza, impugnava dinnanzi alle commissioni tributarie, due avvisi di accertamento sostenendo, in primo luogo, di essere una società semplice di mero godimento, composta da due soci, uno dei quali residente nell’abitazione oggetto dell’atto; in secondo luogo che il regime giuridico ad essa applicabile è particolare rispetto a quello delle altre società e per essa devono trovare applicazione le norme sulla comunione immobiliare; infine, che il Comune avrebbe dovuto considerare soggetti passivi i soci e non l’ente giuridico.
La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati. Infatti, “[…] La società, sia pure semplice, comunque costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono […].
Inoltre, per un caso analogo (sent. 23682/2019), al Cassazione aveva già statuito che: “Questa Corte, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, ritiene che non sussistono i presupposti per usufruire dell’esenzione, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle norme agevolative, quale deroga al regime ordinario di imposizione tributaria. Assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, le cui caratteristiche sono state sopra individuate sinteticamente, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene alla società semplice. I soci risultano titolari solo di una quota ideale, e, come evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare”.
In aggiunta alle conclusioni della Cassazione, non deve essere trascurato che il presupposto impositivo IMU prevede che sia soggetto passivo il titolare di un diritto reale sul bene che, nel caso di specie, vista l’autonomia soggettiva, non può che essere riconosciuto in capo alla sola società. In secondo luogo, la norma di esenzione dell’abitazione principale fa riferimento a due requisiti (residenza anagrafica e dimora abituale) che, in ogni caso, sono propri di una persona fisica e non possono essere riconosciuti in capo ad un soggetto giuridico.