Infatti, malgrado l’incremento del Fondo disposto dall’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 sia da considerarsi escluso dal limite 2016 per effetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 135/2018, il sistema genera comunque un’incongruenza (la n. 15) con un valore pari a quello stesso incremento.
Al riguardo il Ministero ha ricordato che l’articolo 57, comma 2, lettera a) del CCNL 17 dicembre 2020 della dirigenza delle funzioni locali dispone che l’unico importo 2020 del fondo della dirigenza sia al lordo degli incrementi di cui all’articolo 56, pari all’1,53% del monte salari 2015 di ciascuna amministrazione.
L’incongruenza 15 confronta il valore complessivo delle poste escluse dal limite, dichiarato dall’ente alla voce LEG398 della scheda SICI della dirigenza (quindi comprensivo dell’1,53%), con la somma delle singole voci esposte nella tabella 15 convenzionalmente escluse da tale limite.
Poiché l’1,53% è ricompreso nella voce “F18K – Art 57 c 2 L A Ccnl 16-18 – Unico importo 2020” l’incongruenza 15 in questo caso non è evitabile e va pertanto giustificata, utilizzando la giustificazione predefinita presente in SICO, il cui testo è il seguente: “La differenza segnalata corrisponde agli incrementi di cui all’art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, non soggetti a limite 2016 ex art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 135/2018, a loro volta incorporati nella voce F18K della tabella 15”.
Tale giustificazione dovrà essere accettata dall’organo di controllo di primo livello.