Con la sentenza 1785/2022 la CTR Lazio ha statuito che la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi non configura necessariamente la traslazione della proprietà dei beni compresi nel fondo perché l’art. 168 co. 1 c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni volte a consentire a ciascun coniuge la conservazione della titolarità esclusiva sui beni vincolati.
Infatti “la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere dai coniugi a mente dell’art. 167 c.c. ha la finalità essenziale ed imprescindibile di realizzare un vincolo di destinazione su determinati beni affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia”.
Pertanto, qualora l’accordo costitutivo del fondo patrimoniale prevedesse una simile clausola di salvaguardia, l’accertamento IMU notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà (o altri diritti reali) è infondato e quindi da annullare. Soggetto passivo resta il coniuge che mantiene la titolarità sui beni anche se confluiti nel fondo patrimoniale.