Con sentenza 5158/2022, il TAR Lazio ha ritenuto che per gli atti regolamentari e normativi dei Comuni non sussiste un obbligo giuridico di provvedere a fronte del quale può maturare un silenzio-inadempimento suscettibile di sindacato giurisdizionale. Infatti, dato che con tali atti l’Ente opera scelte di natura politica, non è configurabile alcun interesse pretensivo del contribuente meritevole di tutela perché un eventuale vincolo ad emettere necessariamente l’atto non sarebbe “coerente con l’ambia discrezionalità che caratterizza la potestà normativa, in ordina all’an, quando e quomodo del suo esercizio”.
In altri termini quindi il Comune non è obbligato a portare a termine un procedimento amministrativo già avviato volto all’emanazione di un atto normativo e il contribuente non può manifestare alcuna pretesa nei confronti del Comune che non abbia successivamente concluso il medesimo procedimento.
Nel caso di specie, il contribuente lamentava l’omessa emanazione di un regolamento pur avendo il Comune attivato, mediante delibera che conferiva incarico all’ufficio competente, il procedimento per la determinazione del valore delle aree fabbricabili secondo quanto previsto dall’art. 1 co. 777 lett. d) L. 160/2019.