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Alloggi sociali esenti IMU solo con prova dei requisiti

Con la sentenza n. 433/02/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha chiarito che l’ente locale intestatario di immobili soggetti al pagamento dell’IMU ha l’onere di dimostrare che per essi vi siano i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini del riconoscimento dell’esenzione di essi dal tributo prevista per gli alloggi sociali.

Nel caso in esame il contenzioso è nato a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento IMU da parte di un Comune nei confronti di un altro ente locale che vi ricorreva eccependo l’esistenza della causa di esenzione dal tributo prevista per alcuni fabbricati ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) della l. n. 214/2011, trattandosi di immobili destinati ad alloggi sociali. 

Gli alloggi sociali sono definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Le caratteristiche di questi immobili sono specifiche, poiché a norma del’ art. 1 del decreto si considera alloggio sociale l’unità abitativa «che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati» e pur avendo una sovrapposizione di fatto per similitudine con quelli gestiti da ex IACP, hanno una propria regolamentazione. 

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova ai fini della qualificazione dei fabbricati a uso civile abitazione, quali «alloggi sociali» esenti da IMU e nel corso del giudizio è emerso – attraverso la produzione di una relazione sottoscritta dal direttore dell’ufficio dell’edilizia residenziale pubblica – che quelle unità abitative situate nel territorio dell’ente impositore, rientrassero nell’ ambito di servizi abitativi pubblici disciplinati da legge regionale, aventi finalità distinte rispetto ai servizi abitativi sociali.

La questione trattata dalla Commissione appare ancora molto controversa e fonte di numerosi contenziosi, in quanto la normativa fino ad ora non ha stabilito una linea di demarcazione netta che definisca le due tipologie di immobili e nemmeno la giurisprudenza si è espressa nel merito, delineando univocamente le caratteristiche degli alloggi che, pur gestiti da enti ex-IACP, possano essere definiti alloggi sociali. 

Si auspica l’intervento di una interpretazione normativa o di una pronuncia della Cassazione che chiarisca la questione al fine di poter essere un punto di riferimento per altre analoghe attività future.

Per approfondimento citiamo le nostre precedenti news pubblicate il 15/12/2021 “Alloggi sociali e obbligo dichiarativo ai fini IMU”  e il 23/02/2021  “Case popolari esenti IMU: pronuncia in controtendenza”.
 

Tags: Abitazione principale, Accertamento, Esenzione, IACP, IMU