Con la sentenza n. 255/17/2022 la Commissione tributaria Regionale del Lazio ha riconosciuto l’agevolazione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 504/1997, agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, anche se l’ immobile è stato concesso in locazione ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ ente concedente per lo svolgimento di un’ attività meritevole prevista dalla norma agevolativa.
Nel caso in esame dalla Commissione la società proprietaria del complesso immobiliare adibito a Circolo sportivo, una volta realizzati i manufatti, lo ha dato in locazione alla società costituita dagli stessi imprenditori della costruttrice, la quale diventava società sportiva dilettantistica.
La Cassazione (sez. trib., 18 dicembre 2015, n. 25508) su un caso simile si è espressa confermando la possibilità della deroga alla regola della coincidenza fra possessore e utilizzatore nel caso in cui l’ente possessore dell’immobile e l’ente concretamente utilizzatore siano entrambi enti non commerciali, i compiti istituzionali realizzati mediante l’utilizzo dell’immobile siano previsti tra le attività giudicate meritevoli dalla disposizione agevolativa e siano comuni ai due enti, che identicamente li prevedono tra le proprie finalità istituzionali; tra i due enti esiste un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una “compenetrazione” tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”; l’immobile in questione sia concesso in comodato gratuito, e non in locazione onerosa, dal possessore all’utilizzatore di fatto.
Nel caso in esame invece l’immobile è concesso in locazione, pertanto a parere di chi scrive si dubita sulla possibilità di deroga in quanto con la locazione è facilmente individuabile l’effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l’esercizio di attività “protette”), che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per una finalità economica produttiva di reddito (il caso della locazione è emblematico) e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali (l’utilizzazione, in virtù di concessione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo).