Il consorzio di bonifica, in quanto concessionario ex lege ai sensi del R.D. 215/1933, è tenuto al pagamento dell’IMU per i beni demaniali a lui concessi: è quanto stabilito dalla Cassazione con ord. 16956 del 25/05/2022.
Precisa infatti la Corte che il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è qualificabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito e pertanto i consorzi di bonifica sono concessionari ex lege (R.D. n. 215 del 1933) dei beni demaniali per l’espletamento dell’attività istituzionale di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di preservazione idraulica.
Ne consegue che “la relazione tra il consorzio e i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell’alveo della detenzione mera, come d’altronde è indirettamente confermato dall’essere i relativi contributi (alla spesa di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (r.d. n. 215 del 1993, art. 21)”. Si tratta in altre parole di possesso qualificato dal titolo, che giustifica la soggettività passiva IMU dei consorzi di bonifica.