Ai fini impositivi IMU-TASI è utile segnalare la Circolare N. 7/E del 17 marzo 2022 dell’Agenzia delle entrate dove vengono fornite le indicazioni sulle modalità e i termini per proporre la rettifica della rendita catastale “proposta” e si è posta la questione dell’utilizzabilità della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica del relativo atto attributivo o modificativo, spesso fonte di contenziosi in materia tributaria.
In merito alla rettifica della rendita proposta l’Agenzia delle entrate, in linea con la Cassazione ordinanza n. 6218/2020, conferma che il periodo di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta per l’amministrazione finanziaria la decadenza del potere di verifica in quanto un limite temporale alla rettifica o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa di riferimento. Ciò comporta che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.
Riguardo invece alla problematica dell’efficacia della rendita definitiva per le annualità anteriori alla notifica, la Circolare cita la pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza 9 febbraio 2011, n. 3160, emessa a Sezioni Unite, dove si chiarisce che – tenuto conto dell’articolo 3 della Costituzione – l’espressione contenuta nell’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, secondo cui gli atti «sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione» va intesa nel senso che “la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell’aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica … del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell’immobile”.
Prosegue la Circolare precisando che secondo i giudici di legittimità, l’inciso «solo a decorrere dalla loro notificazione» “indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.
Ne deriva che l’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.
Per approfondimento citiamo la nostra news del 06.04.2021 “Rimborso IMU negato per irretroattività della rendita”.