Come noto, l’art. 16, comma 6, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sostanzialmente ripetendo quanto già previsto dall’art. 9 del CCNL dell’11.4.2008, dispone che “Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”.
Con riferimento alla clausola contrattuale in esame, l’Aran ha già avuto modo di precisare in diverse occasioni (si vedano i pareri CFL 100 e CFL 121) che il periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall’art. 7, comma 4, lett. c) la regolazione de “i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche”.
Ad opposta conclusione è tuttavia giunta più recentemente la Sezione Lavoro della Cassazione, la quale, con ordinanza n. 15589 del 16 maggio 2022, ha ritenuto che la disposizione di cui al già citato art. 9 del CCNL 11 aprile 2008 non escluda l’introduzione di requisiti ulteriori o più stringenti che meglio rispondano alla situazione concreta e all’interesse del singolo ente locale.
Tale conclusione, affermano Giudici, appare del resto coerente con la stessa formulazione letterale della norma, che, attraverso il richiamo alla disciplina dell’art. 5 CCNL 31 marzo 1999, e nell’assenza di elementi testuali di segno contrario, riconosce che i criteri dalla stessa previsti trovino “completamento ed integrazione” da parte della contrattazione decentrata, secondo la previsione dell’art. 16 del medesimo CCNL.