L’Autorità Anticorruzione ha recentemente inviato un atto di segnalazione al Parlamento con proposte di rafforzamento della normativa sul pantouflage, cioè la pratica – vietata in Italia – delle cosiddette porte girevoli, per cui i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni vengono poi assunti dai privati destinatari dei provvedimenti.
L’Anac ha rilevato infatti che la norma che regola l’applicazione delle sanzioni riguardanti i casi di pantouflage è estremamente scarna e ciò crea evidenti difficoltà applicative.
Pertanto, da una parte Anac sollecita Parlamento e Governo a estendere l’applicabilità del pantouflage negli enti di diritto privato in controllo pubblico e regolati da figure dirigenziali che abbiano partecipato all’adozione dei provvedimenti autorizzativi o negoziali. Dall’altra, in forza del proprio potere di vigilanza in merito a casi di pantouflage, l’Autorità evidenzia la necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie sottoposte al divieto. Attualmente, infatti, esiste un automatismo delle sanzioni, senza alcuna gradualità o valutazione di fattispecie diverse, prevedendo il testo di legge una sanzione inibitoria, come conseguenza automatica della dichiarazione di nullità dell’incarico. Per l’Anac è quindi necessario riconsiderare la formulazione del dispositivo al fine di valutare l’elemento psicologico sotteso alla violazione del divieto.
Inoltre, la sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, in certi casi di minore gravità appare sproporzionata con riferimento alla durata prevista. Occorre, pertanto, poter graduare il periodo di interdizione, ancorando ad elementi oggettivi valutabili, caso per caso, in sede di applicazione della sanzione stessa (secondo Anac, altrimenti, il rischio è che gli effetti difficilmente potrebbero essere ritenuti legittimi alla luce del principio di proporzionalità che deve sempre connotare l’azione amministrativa).
L’Autorità suggerisce pertanto un intervento del legislatore volto a configurare un nuovo regime basato fondamentalmente su un sistema di sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità delle violazioni. In particolare, le sanzioni interdittive andrebbero graduate sia con riferimento alla loro durata, con indicazione di un valore minimo e un valore massimo, sia differenziando tra sanzioni interdittive riferite alla sola amministrazione di provenienza, e sanzioni riferite al complesso delle pubbliche amministrazioni.