Con l’ordinanza n. 8825 del 18/03/2022, la Cassazione civile ha stabilito la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita per mezzo del servizio postale e ritenuta perfezionata a seguito di compiuta giacenza dell’atto, evidenziando che per la notifica degli atti alle persone giuridiche, in assenza di persone abilitate alla ricezione dell’atto presso la sede dell’ente, non poteva effettuarsi il deposito dell’atto presso l’ufficio postale, dovendosi procedere alla notifica nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente medesimo.
La Cassazione precisa che, come recentemente osservato anche nella pronuncia a Sezioni Unite n. 11012/2021, la notifica dell’avviso di accertamento può essere eseguita “direttamente” dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall’art. 14 L. n. 890/1982, ovvero, secondo la regola generale, ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973 e degli artt. 137 e ss. c.p.c., per mezzo dell’ufficiale giudiziario. Nel primo caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982, che, invece, trovano applicazione qualora la notifica sia eseguita, per mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c..
Ciò posto, laddove, come nel caso in esame, venga in rilievo l’applicazione di tali ultime regole, si evidenzia che la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell’ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo. É pertanto ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. n. 890/1982, art. 8, comma 2, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un., n. 11012 del 2021).
Tuttavia, tale forma notificatoria – operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. – non può attuarsi nei confronti dell’ente in quanto tale. In altri termini la Cassazione sostiene che “è solo il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762)”.