Con deliberazione n. 64/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha enunciato il seguente principio di diritto: “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di programmazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall’articolo 113, comma 2, del D.lvo n. 50/2016”.
La Sezione lombarda ricorda infatti che già in passato la giurisprudenza contabile si è interessata della questione se sia possibile armonizzare i principi e le finalità dell’istituto incentivante rispetto alla disciplina dello ius variandi, pervenendo alla conclusione che non vi sia incompatibilità a priori e in senso assoluto tra varianti e incentivazione.
Da ultimo, sul tema, è intervenuta la Sezione regionale di controllo per il Friuli -Venezia Giulia, con deliberazione n. 43 del 2021 dalle cui conclusioni il Collegio afferma di non avere motivo di discostarsi.
In particolare la pronuncia appena citata, dopo aver analiticamente ricostruito il rapporto fra le norme in questione e ripercorso i passaggi salienti delle deliberazioni di maggior interesse rese dalla Corte dei conti sul tema, evidenzia come “La giurisprudenza contabile nell’affermare la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi ha voluto sottolineare che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”.
Fra le varie ipotesi contemplate dall’art. 106 si è, dunque, ritenuto che l’incremento del fondo possa essere ammesso solo in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica posto che, come di recente affermato anche da questa Sezione di controllo, può costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico” (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021).
È stato, altresì, chiarito che “in tali evenienze l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara”, anche alla stregua di un esito interpretativo che ha trovato di recente conferma nel D.M. 4 ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
L’art. 12, primo comma, prevede, infatti, che “In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell’importo a base di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L’incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.”
Considerato, dunque, che l’incentivo risulta correlato al compimento di attività che potenziano la efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa, in caso di varianti l’incremento del fondo potrà avvenire, esclusivamente ove ricorrano tali presupposti la cui effettiva sussistenza deve essere accertata dall’amministrazione.
La Sezione rimette tuttavia alla discrezionalità dell’Ente locale la valutazione sulla definizione della remunerazione dell’incentivo in caso di varianti connotate da particolare complessità (Sezione delle autonomie n. 2/2019/), raccomandando allo stesso un approfondito esame dell’effettiva situazione e della legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria competenza affinché le decisioni siano guidate da logiche di efficienza, efficacia, e razionalità della spesa, basate sulle ragioni giustificative conformi alla ratio dell’istituto.
Discende da ciò, quale corollario, che l’inclusione nel quadro economico dell’incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate all’approvazione delle varianti, dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento (Sezione Emila Romagna n. 56/2021).