Con deliberazione n. 62/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali nei procedimenti civili e penali.
La suddetta richiesta di parere mirava in particolare ad appurare: a) se costituisce condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso “Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui all’art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se rappresenta una condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12, della L. n. 241/1990.
In proposito la Sezione ha anzitutto evidenziato che, sulla base della lettura sistematica dell’art. 86, comma 5, così come interpretato dalla Sezione delle autonomie (cfr. deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG), e dell’art.183 del TUEL, può affermarsi che la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica “non preclude la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione (ove prevista).
Ciò che rileva, ai nostri fini, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie, è che la decisione di spesa che comporterà “oneri” nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie stanziate in bilancio, al momento in cui l’obbligazione, in seguito alla richiesta di rimborso, si è perfezionata.
Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente, a titolo prudenziale, ove abbia, verosimilmente, contezza del contezioso che coinvolge i propri amministratori, possa costituire un congruo accantonamento a fondo rischi, al fine di poter affrontare la futura spesa, garantendo, al contempo, il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di parte corrente.
Passando al secondo quesito, invece, i Giudici hanno affermato che, in disparte ogni considerazione sulla qualificazione giuridica di tale rimborso come “ausilio finanziario” con le relative conseguenze in termini di applicabilità dell’art. 12 della l. 241/1990, la risposta può trovare la sua naturale soluzione nella lettura dell’art. 86, comma 5, del TUEL, che tra i presupposti normativi legittimanti il pagamento non include l’adozione di un apposito regolamento.
Ciò, chiaramente, non esclude che l’Ente nell’esercizio della propria potestà normativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 del TUEL, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, possa dotarsi di un apposito regolamento, con cui “autovincoli” l’esercizio della propria discrezionalità tecnica.
La mancanza, dunque, dell’esistenza di un apposito regolamento, non esclude il rimborso delle predette spese, pur nel rispetto dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agere amministrativo”, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.