Con 422 voti favorevoli e 54 contrari, la Camera ha votato ieri la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495-A/R), nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
La votazione finale sul provvedimento avrà luogo oggi.
Con la conversione del decreto resta confermato il fondo di 250 milioni di euro (dei quali 200 in favore dei Comuni e 50 delle Città metropolitane e delle Province) finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli stessi per utenze di energia elettrica e gas. A seguito delle modifiche approvate in sede referente, tuttavia, la data di adozione del relativo decreto di riparto slitta dal 30 marzo (ormai trascorso) al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Resta confermato inoltre l’incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 25 del D.L. n. 41/2021 (DL Sostegni), destinato al ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.
Una novità dell’ultima ora è invece la norma contenuta nell’articolo 19-quater, il quale, al fine di ridurre i consumi termici ed ottenere un risparmio annuo immediato, dispone che dal 1° maggio 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura dell’aria, misurata nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici (salvo le eccezioni previste dall’articolo 3, comma 4 del DPR. n. 74/2013) non debba, rispettivamente, superare i 19gradi centigradi più 2 gradi centigradi di tolleranza e non debba essere minore di 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.