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Spettacoli viaggianti esentati dal Canone unico fino al 30 giugno

Con la conversione del D.L. 4/2022 Sostegni Ter è stato prorogato al 30 giugno prossimo l’esonero dal versamento del Canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni effettuate da spettacoli viaggianti e attività circensi danneggiate dall’emergenza COVID.

L’art. 8 co. 3 e 4 D.L. 4/2022 interviene infatti modificando il termine già previsto dall’art. 65 co. 6 D.L. 73/2021 Sostegni Bis, il quale, nell’ambito delle misure urgenti a sostegno del settore cultura, aveva già previsto l’esonero dal versamento del C.U.P. per gli spettacoli viaggianti fino al 31 dicembre 2021.

Per il ristoro delle minori entrate, il D.L. Sostegni Ter prevede l’incremento per 3,5 milioni di euro del fondo istituito dall’art. 65 co. 7 D.L. 73/2021, per il cui riparto si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’Interno.

Resta fermo invece al 31 marzo il termine di esenzione dal versamento del Canone unico previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 co. 706 e 707) a favore degli esercenti di pubblici esercizi (ristoranti e bar) e dei venditori ambulanti. Resta immutato altresì il termine del 30 giugno (art. 3 quinquies D.L. 228/2021 Milleproroghe) previsto per le procedure semplificate di presentazione delle istanze di concessione per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già in essere (si veda nostra news del 23/02/2022).

Tags: Canone unico, DL Sostegni ter, Esenzione