Come noto, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
• dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
• dal 1° luglio 2022 0,50%
Al fine di assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha reso noti in data odierna gli importi della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all’indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell’anno 2022 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.
Il MEF, tuttavia, comunica che per il personale appartenente al comparto Funzioni Locali, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo, che si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019, andrà perciò rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.