Come preannunciato nei giorni scorsi dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese all’assemblea annuale di Ali, il disegno di legge di riforma del Testo unico sugli enti locali (Tuel) è ormai pronto per essere inviato a Palazzo Chigi per la sua approvazione.
La riforma si compone di due parti: una prima parte contenente una delega legislativa al Governo (delega da attuare entro nove mesi) per la revisione del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali su tematiche di assoluto rilievo (parliamo di fusioni tra comuni, controllo sugli organi, regime giuridico dei segretari comunali, modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria, nonché revisione ed armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali) ed una seconda parte recante invece una serie di modifiche immediatamente operative alla governance degli enti locali.
Riservandoci di approfondire in un prossimo documento tutti i contenuti del provvedimento normativo in esame, vale la pena segnalare fin da subito l’introduzione nel testo di riforma di una norma che prova a mettere i Sindaci al riparo da responsabilità non proprie grazie a una separazione più netta delle loro competenze rispetto a quelle dei dirigenti.
Si prevede infatti una riscrittura quasi integrale dei primi due commi dell’art. 50 del Tuel volta a circoscrivere meglio la distinzione tra la gestione amministrativa, di competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, di competenza dell’organo politico.
Si stabilisce in particolare che, «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti».
Ma soprattutto viene soppressa al comma 2 la previsione secondo la quale sindaci e presidenti di provincia «sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti».