Con l’emendamento 13.0.28 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 15 marzo 2022, è stata inserita nella Legge di conversione del DL 4/2022 (cd Decreto Sostegni ter) una importante integrazione alle disposizioni che regolano gli interventi di razionalizzazione e di sostegno finanziario delle aziende speciali e delle istituzioni.
Quadro normativo vigente: il c. 555 dell’art. 1 della L. 147/2013 ad oggi prevede l’obbligo di porre in liquidazione aziende speciali e istituzioni in caso di conseguimento di quattro risultati negativi di bilancio nell’ultimo quinquennio, salvo si riesca a dimostrare il recupero dell’equilibrio economico finanziario adottando un adeguato piano di risanamento aziendale.
Accanto all’eccezione attualmente ammessa, l’emendamento approvato aggiunge che il piano di risanamento può prevedere, da parte degli enti soci, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse; inoltre, l’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo conseguito dall’azienda speciale, anche in deroga alle condizioni previste per riconoscere il debito fuori bilancio. Tale ultima “agevolazione” rappresenta un’eccezione decisamente rilevante: le condizioni poste dalla lett. b) del c. 1 dell’art. 194 del TUEL per il riconoscimento di debiti fuori bilancio di aziende speciali e istituzioni prevedono infatti che in sede di approvazione del bilancio di previsione di tali organismi sia stato rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio e, soprattutto, che il disavanzo derivi da fatti di gestione; con l’emendamento approvato il rispetto di tali condizioni non dovrebbe più rappresentare un ostacolo all’intervento finanziario degli enti soci.
Di seguito si riporta la formulazione aggiornata del c. 555 art. 1 L. 147/2013 integrata con le novità dell’emendamento:
555. A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale che può prevedere da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’articolo194, comma 1, lettera b), del decreto 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’articolo 114, comma 6, del decreto18 agosto 2000, n. 267.