Tra le numerose modifiche approvate la notte scorsa dalla Commissione Bilancio del Senato al testo del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 4/2022), figura anche l’introduzione del nuovo articolo 12-bis contenente alcune disposizioni innovative finalizzate a colmare l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali.
Queste in sintesi le principali novità:
- al fine di sopperire con urgenza all’attuale carenza di Segretari comunali iscritti all’Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR, a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano verrà autorizzata ogni anno l’assunzione di un numero di nuovi segretari comunali e provinciali pari al 120 per cento di quelli cessati dal servizio nel corso dell’anno precedente;
- al fine di garantire in via temporanea la copertura delle sedi vacanti, poi, i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera (previa autorizzazione del Ministero dell’Interno) potranno assumere per un periodo di tempo limitato (massimo 6 mesi, prorogabili fino a 12) la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, con diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore;
- il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell’articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, avrà durata di quattro mesi e sarà seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni;
- una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, potrà essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.