La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sent. 240/2022, ha ritenuto provata la non edificabilità di un terreno, ai fini IMU, per la mancata contestazione da parte del Comune circa la natura agricola del fondo, alla luce della regola posta dall’art. 115 codice procedura civile applicabile anche nel giudizio tributario. Tale norma prevede che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Nel corso del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento IMU, il contribuente eccepiva l’erronea qualificazione del terreno come edificabile producendo documentazione tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate da cui risultava la non edificabilità del fondo. Il Comune convenuto nulla contestava in merito.
L’applicabilità dell’art. 115 c.p.c. al processo tributario era stata già confermata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva già precisato che tale disposizione “[…] è pacificamente estensibile anche al processo tributario non soltanto in ragione del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto compatibili, ma anche perché caratterizzato, al pari del primo, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, restando ininfluenti, in senso contrario, le peculiarità dello stesso, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo” (Ord. 1327/2022).