Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica di “Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”.
Sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del provvedimento in esame, «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’art. 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano alle province e città metropolitane con decorrenza dal 1° gennaio 2022».
Da ciò discende un radicale cambiamento delle regole che governano la materia delle assunzioni di personale nelle province e nelle città metropolitane. Invero, non si assiste più alla presenza di una regolamentazione basata su limitazioni alle facoltà assunzionali determinate in misura percentuale in relazione alla spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del “turn over”), ma si introduce un nuovo regime che prevede soglie per la spesa complessiva di tutto il personale calcolate in termini percentuali rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati con superamento, quindi, della logica del c.d. turn over.
Ora, dunque, tutto il sistema degli enti locali potrà finalmente fare riferimento al solo criterio di sostenibilità finanziaria per definire le proprie politiche assunzionali.
L’Anci ha pubblicato in data odierna una prima nota di commento inerente la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato delle città metropolitane.