La Cassazione Civile Sez. 6 con l’ordinanza n. 3141 del 02/02/2022 in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, ha stabilito che “a prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Tale principio espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 2021 rispetta le formalità prescritte dall’art. 8 della L. 20/11/1982 n. 890 che prevede appunto, nella notifica a mezzo posta nei casi di temporanea assenza del destinatario, l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi.
Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza è necessaria quindi come prova l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, in quanto la Comunicazione di Avvenuto Deposito (definito C.A.D.) riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso“.
La Commissione Tributaria Regionale nel caso in esame non si era invece conformata a tale principio considerando, ai fini della validità della notifica a mezzo posta dell’atto prodromico alla cartella impugnata, la sola spedizione dell’avviso di ricezione dell’atto non consegnato al destinatario, ritenendo non necessaria la prova della ricezione del detto avviso (C.A.D.).