Con l’ordinanza n. 2966 del 01-02-2022, la Cassazione civile Sez. VI – 5, ha stabilito che il proprietario del bene detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, è tenuto al versamento IMU in quanto l’occupazione abusiva di un immobile non costituisce una giusta causa di esenzione dal pagamento dell’imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l’imposta alla titolarità del diritto e non all’utilizzo del bene o alla sua fruttuosità.
Il contezioso nasce a seguito della notifica di avvisi di accertamento IMU relativamente agli anni 2014-2017 con riferimento ad un complesso immobiliare di una società in fallimento. Il Fallimento impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale gli avvisi di accertamento, emessi dal Comune per omesso versamento dell’imposta IMU ottenendo dalla CTP l’annullamento degli atti impositivi. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e l’adita Commissione Tributaria Regionale del Lombardia rigettava l’appello rilevando che la proprietaria dei beni non era tenuta a versare l’imposta in quanto privata del possesso degli immobili in seguito alla accertata occupazione abusiva degli stessi.
Per la loro decisione, i Supremi Giudici richiamano quanto stabilito dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinate, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,…per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
Ne deriva dalla lettura di tale disposizione che il concetto di possesso, quale presupposto impositivo del tributo, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Tale impostazione, che parte dal presupposto che il fatto generatore dell’imposta sia la situazione di possesso, inteso come attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione, era già stata ribadita dalla Cassazione con la sentenza n. 7800/2019 in una situazione analoga in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespite in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi.
E’ doveroso precisare infine che il legislatore quando introduce un’esenzione, la disciplina espressamente come previsto dall’art. 4-ter commi 1-2 del D.L. 25-5-2021 n. 73 che riguarda l’esenzione IMU 2021 per le sole persone fisiche, che possiedono un immobile concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto: “Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”. La presenza di tale disposizione normativa non avrebbe senso se fosse confermato l’orientamento della giurisprudenza di merito che sostiene in ogni caso l’esenzione IMU del proprietario che non abbia la detenzione dell’immobile.
Si auspica un allineamento degli orientamenti tra la giurisprudenza di merito e di legittimità al fine di evitare inutili e costosi contenziosi.