Con l’ordinanza 1951/2022, la Cassazione ha ammesso la possibilità di cumulare TOSAP/COSAP e ICP/CIMP considerato il presupposto impositivo ICP (comune anche al canone sostitutivo dell’imposta) costituito dalla diffusione dei messaggi pubblicitari nell’esercizio di una attività economica svolta allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, che si differenzia nettamente rispetto a quello previsto in ambito TOSAP/COSAP, il quale fa riferimento alla possibilità di occupare il suolo pubblico.
In primo luogo la Cassazione rileva che non può porsi in dubbio che la mera incidenza dell’iniziativa pubblicitaria sull’arredo urbano o sull’ambiente, richiesta per l’applicazione del CIMP, sia del tutto analoga a quella per la diffusione di messaggi pubblicitari prevista per l’applicazione dell’ICP. Ne consegue che “Al pari di ciò che avviene per l’imposta sulla pubblicità, l’obbligo di pagare il CIMP nasce, dunque, direttamente in forza della legge, per il solo fatto dell’installazione dei mezzi pubblicitari, con l’unica differenza – rilevante ai soli fini procedimentali – che tale installazione, per essere considerata legittima, deve essere preceduta, per l’imposta sulla pubblicità, da un’apposita dichiarazione del contribuente e, per il CIMP, dall’autorizzazione del Comune”.
In secondo luogo, i Giudici di legittimità mettono in evidenza che, visto il comune presupposto impositivo, ICP e CIMP sono dovuti indipendentemente dal fatto che sia effettuata anche l’occupazione di beni pubblici e, quindi, dalla possibilità di instaurare una correlazione tra tali prelievi e l’uso dei beni stessi. Più precisamente, “[…] né l’imposta né il canone possono essere qualificati come controprestazione dell’uso di aree pubbliche; uso, questo, che costituisce, invece, la giustificazione del COSAP o, in alternativa, il presupposto della TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche)”.
Pertanto, la diversità dei presupposti rende cumulabili ICP/CIMP, da un lato, e i prelievi TOSAP/COSAP, dall’altro.
Il principio posto nella pronuncia in commento non potrà tuttavia trovare applicazione in ambito del Canone unico patrimoniale. In primo luogo, deve essere rilevato che i tributi e i canoni cui ha dato attenzione la Cassazione sono stati interamente soppressi, confluendo di fatto nel nuovo Canone, in secondo luogo per esplicita disposizione legislativa. L’art. 1 co. 820 L. 160/2019 stabilisce infatti che “L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.