Con la risoluzione n. 1/DF del 31/01/2022, il MEF chiarisce che, per la determinazione delle tariffe e dei coefficienti del Canone mercatale, l’autonomia regolamentare dei Comuni deve essere esercitata nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 co. 837 e seguenti della L. 160/2019, per cui l’individuazione di coefficienti moltiplicatori è legittima solo se effettuata considerando i limiti espressamente previsti dal comma 843 della Legge richiamata.
L’intervento ministeriale è volto a risolvere la problematica sorta in merito all’applicazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del Canone mercatale che ha comportato, per diversi Comuni, un aumento delle tariffe con pesanti conseguenze per il settore mercati, già in crisi e che – rileva il MEF – ha subito nel corso degli ultimi cinque anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti.
Il MEF giunge alla conclusione sopra detta focalizzando l’attenzione soprattutto sui commi 840 e 843 dell’art. 1 L. 160/2019. Il primo indica gli elementi da considerare per la determinazione del Canone mercatale: durata, superficie, tipologia e zona di occupazione. Il secondo prevede invece che le tariffe giornaliere:
- siano frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo;
- possano essere ridotte fino all’azzeramento ed aumentate nella misura massima del 25%;
- siano ridotte dal 30% al 40% in caso di mercati aventi cadenza settimanale o carattere ricorrente.
L’utilizzo di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del Canone per i mercati è quindi ammesso purché sia rispettoso di quanto previsto dalla Legge e non sia arbitrariamente volto ad aumentare oltre i limiti le tariffe applicabili.
Giova comunque evidenziare che le conseguenze in termini di maggiore imposizione per il settore mercati messe in evidenza dal MEF sono state in concreto solo potenziali dato che per tutto il 2021 (primo anno di applicazione del Canone unico) le occupazioni mercatali sono state esentate dal versamento in forza del D.L. 137/2020 e del successivo D.L. 41/2021. Si ricorda infine che l’art. 1 co. 706 L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha prorogato l’esenzione fino al 31/03/2022.
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