Il Dipartimento delle Finanze a Telefisco 2022, in risposta ad alcuni quesiti sulla riscossione coattiva ritiene che il Comune sia onerato dall’obbligo dell’invio dei solleciti prima di attivare le procedure esecutive e cautelari per il recupero di importi fino a 10.000 euro anche in caso di affidamento della riscossione coattiva ad Ader, trattandosi di adempimenti da effettuare prima che il carico venga affidato al soggetto che riscuote.
Nello specifico è stato richiesto al MEF:
“Secondo una tesi proveniente da ambienti dell’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva all’agente nazionale, questo non sarebbe tenuto a inviare i solleciti di pagamento previsti dal comma 795 della legge 160/2019 ma deve provvedere direttamente il Comune. La tesi si basa su una lettura non condivisibile del comma 795 che individua negli “enti” i soggetti tenuti ad inviare i solleciti, limitando la portata applicativa agli enti (Comuni, eccetera) diversi dall’Ader, non considerando peraltro che anche l’Ader è un ente. Si chiede di voler confermare che la dizione “enti” sia da interpretare in maniera generalizzata, riferita cioè a tutti i soggetti che svolgono l’attività di riscossione coattiva, compresa l’Ader”.
La norma di riferimento all’art. 1 comma 795 della legge 160/2019 prevede che gli Enti, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare per il recupero di importi fino a 10.000 euro e dopo che l’avviso di accertamento sia divenuto titolo esecutivo, provvedano ad inviare un “sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni”.
Il MEF giustifica la risposta attenendosi ad una lettura testuale dell’art. 1 comma 785 della legge 160/2019 (norma che riguarda l’agente nazionale della riscossione), ritenendo che i solleciti debbano essere inviati dai soggetti che emettono l’atto di accertamento, quindi i Comuni, considerato il fatto che tale norma non richiama espressamente la disposizione che prevede l’invio dei solleciti riportata all’art. 1 comma 795 della legge 160/2019.
Il MEF inoltre in merito alla seguente domanda riguardante le modalità di invio del sollecito “Relativamente al comma 795 della legge 160/2019, non è chiaro se per gli importi fino a 1.000 euro va emesso anche il sollecito previsto per gli importi fino ai 10.000 euro. Si ritiene che il sollecito relativo ai 10.000 euro ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito fino a 1.000 euro, tanto più che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, Pec, eccetera), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. In sostanza, per i solleciti da 1.000 fino a 10.000 euro non è prevista alcuna deroga circa le modalità di invio, per cui il silenzio dovrebbe essere interpretato nel senso che il sollecito va inviato con modalità tracciabili. Si chiede conferma della lettura proposta”,
chiarisce che:
“Il comma 795 prevede espressamente l’invio del sollecito per gli importi fino a 10.000 euro; ciò vale quindi anche per gli importi fino a 1.000. Per quanto riguarda le modalità di invio del sollecito, il comma 544 dell’articolo 1 della legge 228/2012 in effetti prevede che lo stesso possa essere inviato mediante posta ordinaria. Ciò però non preclude all’ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantista, optare per altre forme di comunicazione”.
È doveroso precisare però che il comma 544 dell’articolo 1 della legge 228/2012 riguarda la comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo per gli importi fino a 1.000 euro e non si riferisce al medesimo atto di sollecito previsto dall’art. 1 comma 795 della legge 160/2019, il quale ha portata condizionante la legittimità delle successive attività di recupero. Ne deriva a nostro avviso che anche per gli importi fino a 1.000 euro il sollecito sia da inviare con modalità tracciabili (raccomandata, PEC).
La ns. Società propone un servizio di supporto capace di fornire l’assistenza necessaria ai Comuni per l’attuazione delle pratiche connesse alla riscossione coattiva delle entrate locali. Per ogni dettaglio contattateci.