Con sentenza n. 1122/2022, il T.A.R. del Lazio ha giudicato legittima la somministrazione di quesiti situazionali (o test di giudizio situazionale) ai candidati di un concorso pubblico.
Invero, afferma il Collegio, la scelta delle domande da somministrare ai candidati e la successiva valutazione delle risposte fornite rientrano nell’ambito del giudizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, espressione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da una macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529).
Si rileva tuttavia al riguardo che affinché le domande possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto non irragionevole il sistema di domande e risposte adottato dall’Amministrazione per i quesiti situazionali, essendo le soluzioni state prestabilite con esattezza già dal principio, sebbene gradando i punteggi in modo da meglio valorizzare le capacità di giudizio dei candidati.
Tali tipologie di test, afferma ancora la sentenza, sono infatti finalizzate a misurare l’aderenza di un candidato ad una data posizione nonché talune abilità, meglio note come soft skills, – quali le capacità di comando, organizzative e comunicative – in modo da selezionare i candidati che abbiano competenze legate all’intelligenza emotiva e alle abilità naturali.
Per tali tipologie di domande non deve pertanto necessariamente adottarsi il criterio della risposta esatta/ errata/ non data, dovendosi propriamente “misurare” la capacità di giudizio comportamentale del candidato e non il suo livello di preparazione culturale – e ciò anche attraverso la previsione di risposte intermedie alle quali ben può essere conferito un punteggio positivo sebbene meno alto rispetto a quello attribuito alle risposte più corrette.