In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emanato in data odierna la circolare n. 4/2022, con la quale si forniscono alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi chiarimenti sulle modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione.
Nel presente documento non si fa invece alcun cenno alle disposizioni di cui all’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021.
La circolare chiarisce innanzitutto che per “Amministrazioni titolari di interventi del PNRR” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR, laddove invece, con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell’intervento” di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, si intende ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle linee di intervento censite nel PNRR, come indicato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.
Viene poi precisato che non possono essere in nessun caso imputati alle risorse del PNRR i costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa).
Diversamente dai costi per l’espletamento delle predette attività, sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto”.
In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. La circolare precisa tuttavia che tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.
In ogni caso, i costi di cui sopra potranno essere posti a carico del PNRR “nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati sulla base di quanto indicato nella presente circolare. In proposito la circolare specifica che, per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le seguenti quattro fasce finanziarie di progetto:
Fascia | Percentuale | Fascia finanziaria del progetto | Massimale costo personale da imputare al progetto |
A | 10 | Fino a 5.000.000 | 250.000 |
B | 5 | Da 5.001.000 fino a 15.0000.000 | 600.000 |
C | 4 | Da 15.001.000 a 50.000.000 | 1.500.000 |
D | 3 | Da 50.001.000 | 3.000.000 |
Viene inoltre precisato che, ai fini dell’imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), dovrà individuare il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza.
In relazione ai parametri a cui attenersi per quantificare tali spese, poi, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti (come ad esempio nel caso in cui gli stessi prevedano il ricorso a parametri standard: “costi standard unitari”) in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare. A tal proposito, si sottolinea che i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell’Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza.
Per quanto concerne infine il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR, si precisa che lo stesso è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.
I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati potranno essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni, invece, l’Amministrazione conferente dovrà, comunque, previamente verificare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il documento si chiude con un richiamo alle Amministrazioni in indirizzo al rispetto della vigente normativa in materia di responsabilità per irregolarità nell’ambito dell’attuazione degli interventi del PNRR e ai conseguenti obblighi di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate.