L’accertamento sulle abitazioni principali non è sempre agevole dato che, oltre al requisito della residenza, gli Enti devono verificare anche la destinazione a dimora abituale della famiglia del soggetto passivo. A complicare il tutto ciò si aggiungono i casi di residenza in due differenti abitazioni, nello stesso Comune o in Comuni diversi, da parte dei due coniugi. La delicatezza di questa casistica è dimostrata dal fatto che numerose sono state le sentenze, anche di legittimità, che hanno statuito in merito, e che è attualmente in discussione un emendamento al D.L. 146/2021 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022) volto a risolvere la questione a livello legislativo.
Un elemento che la giurisprudenza ha comunque ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze domestiche. Si citano due recenti pronunce di merito.
Con la sentenza n. 282/2021, la CTR dell’Umbria ha stabilito che “[…] la “dimora abituale” è una situazione di fatto che, non potendosi ricorrere alla prova testimoniale, può essere dimostrata solo in via presuntiva sulla base di elementi quali, nella fattispecie, il consumo di energia elettrica, acqua e gas metano, il rapporto di coniugio che non richiede necessariamente la comune residenza anagrafica nel medesimo immobile, le deduzioni della parte – non specificamente contestate – sui motivi che hanno indotto i coniugi a stabilire residenze anagrafiche diverse. […]”. Nel caso specifico, la ricorrente ed il marito avevano residenza e dimora abituale in Comuni diversi ma, attraverso la produzione documentale (ricevute di pagamento delle utenze di acqua, luce, gas, telefono e canone tv), la contribuente era stata in grado di dimostrare gli effettivi consumi tali da giustificare una continuativa destinazione ad abitazione principale dell’immobile.
Con la sentenza n. 1417/2021, la CTR del Veneto ha accolto il ricorso presentato da un contribuente destinatario di un avviso di accertamento IMU nel quale non era stata considerata l’agevolazione per l’abitazione principale dati i consumi esigui di energia elettrica e gas riscontrati dal Comune, tali da giustificare – secondo l’Ente impositore – un utilizzo saltuario e non abituale dell’abitazione. Il contribuente dimostrava tuttavia che il suo stile di vita (ad es. condizione di vedovo, particolari orari di lavoro, utilizzo della mensa aziendale) lo porta a trascorrere gran parte del proprio tempo fuori casa, ove si reca unicamente per dormire. I giudici tributari evidenziano come i ridotti consumi energetici rilevati dal Comune presentano un andamento omogeneo nell’arco dell’anno, non sono mai uguali e appaiono in linea con lo stile di vita del contribuente e pertanto l’esenzione per l’abitazione principale non doveva essere disconosciuta.