Ancora una volta la Corte dei Conti si è espressa in modo molto chiaro in merito alla natura di spesa che può rientrare nel concetto di “Spesa di rappresentanza” e all’importanza di dotarsi di uno specifico Regolamento in merito.
Con la Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ribadito quanto di seguito riportato: “Il Collegio prende atto e, in argomento, ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, soddisfano l’obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
La violazione di tali criteri comporta l’illegittimità della spesa sostenuta dall’Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:
- esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell’ente verso l’esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
- non rivestono finalità rappresentative verso l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispongono;
- non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione.
Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:
- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza (in tema di spese di rappresentanza si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione; in particolare, v. deliberazioni n. 116/2018/PRSE del 29/10/2018 e n. 63/2020/SRCPIE/PRSE del 15/16/2020).
Il Collegio, pertanto, in argomento, accerta la mancanza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in tema di spese di rappresentanza con riguardo ad una parte delle medesime effettuate dal Comune nell’esercizio 2020, così come esposte nel relativo prospetto e documentate alla Sezione. Ciò fermo, ed in considerazione di quanto dichiarato dal Comune in merito alla opportunità di dotarsi di un Regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, si invita il Comune, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidatasi sul tema in parola, sopra richiamata, anche attraverso l’ausilio, in tal senso, della predisposizione e approvazione di un Regolamento ad hoc a cui attenersi. Il Collegio invita, altresì, l’Ente a valutare il recupero delle somme in questione.”