Con la sentenza n. 5009/2021, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che non può essere riconosciuta l’esenzione ad un immobile accatastato nella categoria A10 (Uffici e studi privati) utilizzata dal possessore come abitazione principale.
Rilevano infatti i giudici tributari che “[…] la giurisprudenza in diverse occasioni ha evidenziato come ai fini del versamento dell’imposta occorra necessariamente far riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare, a prescindere dall’effettiva destinazione della stessa […]”. Ciò dipende dal fatto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le agevolazioni in materia tributaria non sono soggette ad interpretazione analogica, stante la loro natura eccezionale, per cui l’applicazione deve essere rigorosa e conforme a quanto stabilito dalle norme che le stabiliscono.
Nel caso specifico quindi, dato che la norma agevolativa (art. 13 D.L. 201/2011) fa espresso riferimento agli immobili con destinazione abitativa, il beneficio all’aliquota agevolata previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli accatastati nella categoria A/10, difettando per essi tale tipo di destinazione.
In conclusione, “il classamento catastale della categoria delle abitazioni è presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale” con la conseguenza che, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’immobile, nessun beneficio può derivare da un accatastamento non aggiornato, anche qualora esso sia dipeso da un’omissione del contribuente che non ha provveduto a denunciare al Catasto l’effettiva destinazione d’uso del bene immobile.