In tema di ICI il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale per abuso edilizio, disposto ai sensi dell’art. 2 ter L. 575/1965 o del successivo art. 20 D.Lgs. 159/2011, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti: è quanto statuito nell’ordinanza n. 31783/2021 della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità però precisano che il principio vale nel regime precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011. Infatti deve essere rilevato che l’art. 51 co. 3 bis del suddetto decreto prevede che, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Giova evidenziare che il termine “sospende” utilizzato del Legislatore potrebbe lasciar intendere che l’esonero dal versamento sia solo temporaneo e che il tributo resti dovuto una volta venuta meno la condizione di sequestro. Il termine in realtà deve invece essere inteso come sinonimo di esclusione, dunque il tributo resta non dovuto per tutto il periodo durante il quale il bene è sottoposto alla misura cautelare.
Dal momento che la disposizione applicabile dal 2011 non ha subito variazioni a decorrere dall’entrata in vigore dell’IMU appare evidente che, nell’ambito di applicazione del citato tributo, i Comuni non possano richiedere il versamento del tributo qualora gli immobili abusivi siano sottoposti a sequestro.