È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore già da oggi l’ultimo decreto del Governo sulle misure anti-Covid, con l’obbligo vaccinale per gli over50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza Super Green pass in questa fascia d’età.
Questi ultimi, a far data dal 15 febbraio, potranno andare a lavorare solo con il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o la guarigione dal Covid (mentre per chi ha più di 50 anni e non lavora scatterà l’obbligo di vaccino fino al 15 giugno).
L’obbligo vale per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, e si applica «anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Sono tuttavia esenti i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore».
I lavoratori sprovvisti di Super Green pass verranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Detti periodi di assenza ingiustificata determineranno la perdita non solo della retribuzione ma anche di tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi.
Il lavoratore assente ingiustificato, dunque, vedrà sospeso lo stipendio, così come i contributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa.
Quando invece risulterà che la vaccinazione sia stata omessa o differita in conseguenza dell’esonero dall’obbligo vaccinale per un accertato pericolo per la salute del lavoratore, il datore di lavoro sarà obbligato ad adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
I trasgressori, infine, incorreranno in una sanzione amministrativa erogata dal prefetto che va da 600 a 1.500 euro.