L’Anci ha pubblicato nei giorni scorsi una prima nota di commento sulle modifiche all’indennità dei Sindaci metropolitani, dei Sindaci e degli amministratori locali introdotte dall’articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022.
Nel documento elaborato dall’Anci viene riportata testualmente anche la nota del Ragioniere Generale dello Stato, dr. Biagio Mazzotta, con la quale vengono forniti alcuni utili chiarimenti, sollecitati dall’Associazione stessa, finalizzati ad evitare possibili dubbi applicativi.
In particolare si è reso necessario chiarire quale sia l’esatta portata applicativa del comma 584 della L. 234/2021, il quale, al primo periodo, prevede che in sede di prima applicazione le predette indennità di funzione dei Sindaci siano adeguate al 45 per cento, nell’anno 2022, e al 68 per cento, nell’anno 2023, delle misure indicate al precedente comma 583.
Aderendo ad un’interpretazione strettamente letterale della disposizione in esame, infatti, le predette percentuali avrebbero dovuto essere applicate all’intero compenso spettante ai primi cittadini e non al mero incremento dello stesso, ma così facendo si sarebbe prodotto «l’effetto del tutto paradossale e contra legem di una riduzione e non di un incremento delle indennità de quibus».
Invece, come precisato dal Ragioniere Generale dello Stato nella già richiamata nota indirizzata all’Associazione il 5 gennaio u.s., si deve ritenere che “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita a il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”.
Assolutamente condivisibile, poi, a nostro avviso (ma bisognerà vedere come si pronuncerà al riguardo la Corte dei conti), è la conclusione cui giunge la citata nota Anci in relazione al compenso spettante ai Consiglieri comunali. L’Associazione ricorda, infatti, che «l’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL». Invero, la norma «non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell’ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell’indennità del Sindaco come rideterminata dall’articolo in esame».
Meno condivisibile, secondo noi, è invece l’affermazione secondo la quale «l’applicazione delle misure delle indennità negli importi derivanti dal nuovo assetto normativo è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, mediante l’adozione di propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge».
A tal fine occorre infatti considerare anche quanto disposto dal comma 586 della legge di bilancio 2022 che – nella misura in cui stabilisce, “a titolo di concorso” alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, l’aumento della dotazione del fondo di cui all’art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (risorse che verranno in seguito ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) – implicitamente suppone la necessità di apposita statuizione in tal senso da parte dell’ente interessato in sede di determinazione dell’indennità di funzione nei limiti sopra indicati.
In altre parole, proprio la previsione “a titolo di concorso” alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento delle indennità di carica degli amministratori, presuppone implicitamente una specifica statuizione dell’ente interessato, che determini l’indennità di funzione, nonché “una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento entro il limite di legge che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto”.
Così si è infatti ripetutamente espressa la Magistratura contabile con riferimento all’applicazione dell’analoga disposizione di legge contenuta nell’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019 (ex multis delibera Sez. reg. di controllo della Lombardia n. 67/2020/PAR e delibera Sez. reg. di controllo del Piemonte n. 12/2021/PAR).