Con deliberazione n. 241/2021/INPR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha elaborato delle “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”, fornendo agli enti pubblici aventi sede nella stessa regione rinnovate indicazioni in materia.
La relazione, dopo una ricognizione aggiornata del complesso contesto normativo vigente, richiama gli enti al rispetto della disciplina della materia (art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001) e dei requisiti di legittimità che presiedono al corretto conferimento degli incarichi professionali a soggetti esterni.
Dopo aver passato in rassegna altre figure di attingimento delle risorse umane (contratto di lavoro subordinato), mettendone in luce le caratteristiche, il referto si incentra sulla distinzione tra incarichi di consulenza e appalti di servizi, evidenziandone i profili discretivi.
Sul punto la Sezione ha espresso il convincimento che debbano «essere recepiti quegli orientamenti di derivazione comunitaria secondo i quali, al fine di garantire i principi della concorrenza tra operatori economici, di libera circolazione dei servizi ed il diritto di stabilimento, la nozione di “contratto di appalto di servizi” da considerarsi è più ampia di quella del codice civile, con la conseguenza che numerosi rapporti negoziali qualificati come contratti d’opera o di opera intellettuale devono considerarsi attratti, sotto il profilo delle modalità di affidamento, nella disciplina dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016. Ciò significa che ogni incarico affidato a un professionista munito del titolo di ingegnere o architetto va tendenzialmente fatto rientrare nell’alveo della richiamata disciplina dei contratti pubblici, e comunque in essa dovranno rientrarvi tutte quelle prestazioni di servizio il cui esito finale assuma, all’interno dei vari procedimenti amministrativi “funzione autonoma e stabile”».
La delibera ridelinea infine l’attuale portata dell’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005, enucleando le tipologie di atti per i quali sussiste obbligo di invio al controllo della Sezione ed elencando, per converso, le tipologie di atti esclusi.
In particolare, la Sezione rammenta l’esclusione dall’obbligo di invio di cui al citato art. 1, comma 173 degli incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.), disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016. Sono inoltre revocate le modalità operative di trasmissione impartite con precedente nota della Sezione di controllo (n. 2184 del 6 giugno 2011).