Come già messo in evidenza in una nostra precedente news, il Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di Legge bilancio 2022, trasmettendo alla Camera il testo per il via libera definitivo.
Anticipiamo di seguito le disposizioni previste in ambito tributario:
- il comma 7, il quale, in ambito di addizionale comunale IRPEF 2022, stabilisce che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni modificano gli scaglioni e le aliquote al fine di conformarsi alla nuova articolazione IRPEF stabilita nel TUIR;
- i commi 353 e 354, i quali, al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare le desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, prevedono la possibilità di beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo per il pagamento dell’IMU dovuta per gli immobili posseduti ed utilizzati dagli esercenti attività di commercio al dettaglio e artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in Comuni con popolazione fino a 500 abitanti; il contributo può altresì consistere nella possibilità di utilizzare in comodato immobili di proprietà degli enti pubblici, non utilizzati per fini istituzionali;
- il comma 451, il quale prevede l’esenzione per tutto il 2022 del versamento del Canone unico patrimoniale a favore delle attività produttive aventi sede nei Comuni terremotati di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria di cui all’art. 1 co. 997 L. 145/2018;
- il comma 706, che proroga altresì al 31 marzo 2022 l’esonero dal versamento del Canone unico per gli esercenti di pubblici esercizi (ristoranti e bar) e mercati, già esonerati per l’anno 2021 dall’art. 9 ter D.L. 137/2020;
- il comma 743, il quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 co. 48 L. 147/2020 (L. Bilancio 2021), il quale riduce al 37,5% la quota IMU dovuta, limitatamente per l’anno 2022, dai soggetti pensionati residenti all’estero;
- il comma 913, che estende a 180 giorni il termine per il versamento delle sole cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.