Nella news pubblicata lo scorso 22 novembre (consultabile cliccando qui), avevamo evidenziato la necessità di comunicare al gestore del servizio di raccolta, entro il 31 dicembre, eventuali richieste di fuoriuscita pervenute dalle utenze non domestiche che potrebbero incidere sull’organizzazione del servizio a decorrere dall’anno 2022.
La facoltà delle utenze non domestiche di fuoriuscita dal servizio pubblico disciplinata dall’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006 non è però l’unica novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020: com’è noto infatti, quest’ultimo ha abrogato dal 1° gennaio 2021 il concetto di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che poteva essere operata dai Comuni in forza dell’articolo 198 comma 2 lett. g) del TUA, prevedendo una sorta di assimilazione per legge basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell’allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006).
Alla luce di quanto sopra, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ha potuto subire già dall’anno in corso eventuali incrementi o riduzioni sia della quantità di rifiuti gestiti sia dei servizi resi nel Comune, ove:
- la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche di cui all’Allegato L-quinquies al TUA come “rifiuti urbani” (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio o più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale: è il caso in cui, ad esempio, un Comune fino all’anno 2020 non considerava assimilabile il rifiuto derivante dai materiali tessili prodotto dalle utenze non domestiche, che ora, rientrando nell’allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006, è considerato rifiuto urbano a tutti gli effetti e quindi conferibile al pubblico servizio; oppure, il caso in cui un rifiuto precedentemente considerato assimilabile e quindi conferibile al pubblico servizio, come per esempio la frazione di oli e grassi commestibili, non rientri ora nell’elenco di cui all’Allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006;
- il divieto di fissare un criterio quantitativo di assimilazione, ossia un limite di conferimento dei rifiuti al gestore pubblico, comporti ora la riammissione al servizio pubblico di raccolta di un’utenza non domestica precedentemente esclusa per via del superamento di detto limite, salvo i casi in cui quest’ultima eserciti la facoltà di fuoriuscita di cui all’art. 238 del TUA.
Qualora il Comune non abbia provveduto nel corso dell’anno 2021 a comunicare al gestore eventuali differenze riscontrabili tra le frazioni ammesse a raccolta mediante servizio pubblico fino all’anno 2020 in forza del previgente regime di assimilazione e quelle ora previste dal citato Allegato L-quater o ad eventuali utenze non domestiche ora legittimate al conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico, è necessario che provveda tempestivamente al fine non solo di permettere al gestore affidatario l’adeguamento del servizio che erogherà dall’anno 2022 ma anche di prevedere eventuali effetti economici all’interno del PEF 2022-2025 di propria competenza mediante la valorizzazione della componente previsionale CO116 (a tal proposito si veda l’approfondimento n. 20 “Gli effetti del decreto legislativo 116/2020 sul piano finanziario 2022-2025” ).