Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 (D.L. 146/2021 conv. con modificazioni dalla L. 215/2021) è stata di fatto già confermata la modifica legislativa all’art. 1 co. 741 L. 160/2019 in materia di esenzione dell’abitazione principale in caso di scissione del nucleo familiare.
In forza dell’art. 5 decies del D.L. 146/2021, la lett. b) della norma citata sarà quindi riscritta come segue: “[…] Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare. […]”.
La questione dell’abitazione principale in caso di nucleo familiare scisso (quindi coniugi residenti in Comuni diversi) è da sempre stata di estrema importanza e di non facile soluzione, dato che, pur essendo stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, nonché di un decreto ministeriale ad hoc, non aveva ancora trovato univoca soluzione.
Giova ricordare infatti che, con l’interpretazione data dalla Circolare 3/2012, il MEF aveva ritenuto ammissibile il riconoscimento della doppia esenzione in caso di residenze diverse tra i coniugi, posto che “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Recentemente tuttavia, la Cassazione aveva ritenuto che dovesse essere negata in assoluto l’esenzione IMU nel caso in cui i due coniugi avessero destinato due diversi immobili ad abitazione principale, benchè ubicati in Comuni diversi. Secondo la Suprema Corte infatti, “la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare” dato che, essendo la norma di esenzione di stretta interpretazione, sussiste “la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente” (si vedano i nostri commenti a Cass. Ord. 17408/2021, Cass. Ord. 4166/2020 e Cass. Sent. 20130/2020).
Tuttavia l’intervento del Legislatore risolve il problema solo a livello concettuale. Infatti, la norma si limita a disporre che i contribuenti devono scegliere quale immobile considerare abitazione principale della famiglia, ma nulla dice in merito alle modalità con le quali comunicare tale scelta. A nostro avviso, sarà dunque necessario provvedere con specifica dichiarazione IMU da presentare entro i termini ordinari fissati dalla norma.
In secondo luogo, saranno più complessi i controlli che gli Enti dovranno effettuare. Infatti, oltre ad appurare anagraficamente la scissione del nucleo familiare e quindi la diversa residenza dei coniugi, i Comuni saranno tenuti a verificare se il contribuente od altri membri del nucleo abbiano presentato la stessa dichiarazione anche nell’altro Comune. In altre parole, sarà necessario accertare che la scelta sia ricaduta solo sull’immobile situato nel Comune di residenza di uno solo dei due coniugi e non in entrambi, dato che, così facendo, si creerebbe una situazione di elusione della norma tributaria con possibile doppia applicazione della norma di esenzione.
Da quanto detto si può concludere che, benché il Legislatore sia intervenuto con i migliori intenti, la problematica inerente all’accertamento delle doppie abitazioni principali dei coniugi resta aperta. Affronteremo più compiutamente le questioni irrisolte in uno specifico approfondimento.