Con deliberazione n. 84/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha negato la possibilità di escludere le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un ente locale finanziate col contributo di una società in house dello stesso ente dai calcoli relativi alle verifiche del rispetto dei limiti alla spesa del personale posti dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019 e dall’art.1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
La Sezione ha infatti osservato che il perimetro applicativo di entrambi i vincoli finanziari di cui alle norme in esame risulta delineato a livello di normazione positiva, ovvero, rispettivamente, dall’art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019.
Tali disposizioni, peraltro, nel proposito di definire, anche con indicazioni specifiche, l’area della spesa di personale oggetto delle regole di contenimento, adottano una formulazione sostanzialmente identica. In particolare, per quanto rileva in questa sede, si nota che, in base alla lettura combinata delle varie disposizioni considerate, sono considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti di finanza pubblica in questione anche quelle sostenute “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”.
Val la pena rilevare che l’assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l’ottica consolidata e sostanziale, già precedentemente seguita in altre occasioni e messa in luce dalla Corte dei conti (cfr. per esempio, deliberazione della Sezione delle Autonomie n.8/2011/SEZAUT/QMIG), con cui il legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli enti locali e degli organismi ad essi strettamente collegati.
In ogni caso, il testo delle disposizioni richiamate comporta evidentemente che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un ente dei limiti finanziari in esame, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti assegnati presso organismi anche societari in qualche modo riconducibili all’ente stesso, e ciò avviene, in assenza di espresse indicazioni legislative, a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici.
Da tale constatazione, la Sezione ligure conseguentemente inferisce che, in base alle stesse disposizioni, nel computo relativo ai considerati vincoli di spesa rientrino “a fortiori” quelle riferite al personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell’ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da organismi dell’ente stesso.
In altre parole, quindi, si ritiene che, le spese di personale sostenute dagli enti che hanno disposto l’affidamento in house di propri servizi non possono essere escluse dall’applicazione dell’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, anche nel caso in cui l’incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla società in house, posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo “facente capo” agli enti medesimi.