«La locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” contenuta nell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge».
È questo l’importante principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella recente deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG.
Il Collegio, dunque, smentendo un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine per l’approvazione del bilancio a cui la suddetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n.412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR), ritiene possibile erogare il suddetto compenso incentivante anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal legislatore o dal Ministero dell’interno.
Secondo la Sezione autonomie, infatti, la tesi sostenuta dalle pronunce più sopra richiamate secondo la quale l’art. 1, comma 1091, si riferisce esclusivamente al termine del 31 dicembre, implicherebbe che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell’art. 151, comma1, TUEL, secondo un’interpretazione che, ad avviso della Sezione stessa, deve essere rivista nel senso che il dettato normativo non appare frazionabile in mancanza di un riferimento esplicito della norma che opera il rinvio.
L’applicabilità alla fattispecie del principio interpretativo “ubi lex voluit, dixit” sembra, d’altra parte, confermata anche da una diversa norma, il comma 905 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018, che, pur se successivamente abrogata, prevede(va) espressamente che alcune specifiche norme recate in disposizioni di legge precedenti (contenute in leggi finanziarie, di bilancio, di semplificazione ecc.) a decorrere dall’esercizio 2019, “…non trovano applicazione…” nei confronti dei “…comuni (…) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Analogamente, tale principio è rinvenibile anche nell’abrogazione esplicita (operata dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) delle norme che stabilivano, per il 2020, la proroga dei termini per l’adozione delle delibere con cui vengono determinate le tariffe e le aliquote dei tributi, e che, ai sensi dell’art. 1, co.169, della leggen.296/2006, devono essere adottate contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione.
Soccorre, poi, per una puntuale interpretazione della fattispecie, anche il principio di specialità, quale già enucleato anche dalla Sezione Lombardia nella deliberazione n. 113/2020/PAR a proposito del termine di approvazione del rendiconto 2019, prorogato dal d.l. n. 18/2020. Secondo tale approdo ermeneutico, che questo Collegio ritiene di poter condividere, il criterio di specialità ricorre in presenza di una norma speciale dettata per regolare una fattispecie che presenta elementi aggiuntivi rispetto a quella generale, di cui ne ripete tuttavia il nucleo fondamentale. Il d.l. n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) – e tutta una serie di altre norme successive che hanno disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – nel dettare misure straordinarie onde evitare la paralisi degli enti, rappresentano l’eccezione, il cui elemento di specialità è rappresentato proprio dal contesto emergenziale e di urgenza da Covid-19, nel quale gli stessi enti sono tenuti ad operare. Ne deriva la prevalenza della norma speciale su quella generale, la cui latitudine applicativa verrà ripristinata alla cessazione di efficacia della prima per il venir meno del profilo di specialità che ha giustificato l’esigenza del legislatore nel prevederla.
Meritevole di attenzione appare, altresì, il ragionamento della Sezione ligure remittente, laddove evidenzia che sebbene l’approvazione differita del bilancio implichi indubbiamente l’applicazione della disciplina – più restrittiva – di tale tipologia di esercizio, ai sensi dell’art.163, comma1, TUEL, la stessa incide solamente sulla gestione finanziaria dell’ente e ha carattere transitorio, venendo meno con l’approvazione del bilancio. Invece, come previsto dall’art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018, la destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all’esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all’approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti).
In sostanza, dunque, ciò che davvero rileva secondo la Sezione ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi (che trovano fonte nei documenti annuali di perfomance organizzativa e individuale), della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.